Sez. L, Sentenza n. 9764 del 21/05/2004 (Rv. 573030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Natura del rapporto avente ad oggetto prestazioni di natura intellettuale - Carattere subordinato o meno - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Con riferimento alle prestazioni di contenuto intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione lavorativa, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di due traduttrici e annunciatrici - le quali avevano prestato presso la RAI la propria attività per la realizzazione in varie lingue di programmi radiofonici con trasmissione di notiziari in diretta tre volte la settimana - volta ad ottenere, previo riconoscimento della natura subordinata di tale attività, in luogo di quella autonoma ufficialmente risultante dal contratto stipulato, l'inquadramento quali annunciatrici di secondo livello del contratto collettivo e le connesse differenze retributive. La S.C. ha ritenuto che la decisione impugnata non avesse chiarito le circostanze afferenti alle modalità di espletamento del rapporto che, alla stregua del principio di cui in massima, portavano al riconoscimento della natura subordinata dello stesso, limitandosi a valorizzare la continuità e la predeterminazione della prestazione, caratteristiche che, oltre ad essere incerte, non comprovavano comunque di per sè la natura subordinata del rapporto, come l'inserimento, asserito e non motivato, nella struttura organizzativa della RAI).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)