Sez. L, Sentenza n. 17569 del 01/09/2004 (Rv. 576585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Natura del rapporto avente ad oggetto prestazioni di natura intellettuale - Carattere subordinato o autonomo - Accertamento - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Con riferimento a prestazioni di carattere intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione di lavoro, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva; in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con motivazione insufficiente, aveva ritenuto la natura subordinata di un rapporto di lavoro, stipulato come autonomo, avente ad oggetto la prestazione, presso la RAI, di attività di traduttore - annunciatore per la realizzazione in varie lingue di programmi radiofonici con trasmissione di notiziari in diretta quattro volte la settimana, attribuendo rilievo ad elementi non univoci, quali la continuità e la predeterminazione della prestazione, e omettendo invece di esaminarne altri - quali la volontà delle parti nel momento iniziale del rapporto, le modalità comportamentali in caso di assenza, la struttura di controllo della prestazione, l'obbligo o la mera richiesta di sostituzione di lavoratori dipendenti - rilevanti ai fini della indagine in concreto sulla natura del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)