Sez. L, Sentenza n. 5286 del 01/12/1989 (Rv. 464442 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA - ART. 13 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA - ART. 13 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Nei confronti del personale dei pubblici servizi di trasporto esercitati da aziende municipalizzate o consorziali, trova applicazione, in tema di promozione dei dipendenti a seguito di assegnazione a mansioni superiori, non l'art. 13 della legge n. 300 del 1970, ma la disciplina speciale dettata dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, oltre che da leggi (1 febbraio 1978 n. 30) successive allo statuto dei lavoratori, la quale (art. 18 all. A del R.d. citato) impone, in particolare, di far riferimento al regolamento delle singole aziende al fine di accertare la vacanza del posto ed il metodo selettivo previsto per la relativa copertura. (Conf 1144/86, mass n 444642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)