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Sez. L, Sentenza n. 1144 del 24/02/1986 (Rv. 444642 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444642-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA - ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il personale dei pubblici servizi di trasporto esercitati da aziende municipalizzate o consorziali è destinatario delle norme di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e successive modificazioni, sebbene tali aziende non siano espressamente considerate dalla legge citata, atteso che trattasi di aziende che, seppur dotate di autonomia organizzativa e di capacità di stare in giudizio per tutti i rapporti che ad essa fanno capo, non hanno personalità giuridica distinta da quella degli enti che le hanno costituite per adempiere ad un servizio di carattere pubblico. Consegue che in tema di promozione dei dipendenti a seguito di assegnazione a mansioni superiori trova applicazione - non già l'art. 13 stat. Lavoratori - bensì la menzionata disciplinata speciale che all'art. 18 Reg. All. R.d. n. 148 cit. Impone di far riferimento al regolamento organico delle singole aziende al fine di accertare la vacanza del posto ed il metodo selettivo previsto per la relativa copertura (anzianità, merito, concorso). (nella specie il giudice del merito aveva escluso il diritto del lavoratore alla qualifica superiore sul rilievo che il regolamento interno delle promozioni prevedeva che tale progressione potesse avvenire solo per concorso; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 3697/85, mass n 441277; (V 726/84, mass n 432985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)