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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 185 del 1971

Decisione
decisa il 1971-11-10, depositata il 1971-11-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:185
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5783

  • Reati e pene
  • Ubriachezza
  • Cod. pen., art. 688, secondo comma
  • Trattamento differenziato per gli autori di reati
  • Razionalità
  • Non viola l'art. 3 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, codice penale, già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1971, e prospettata, senza che siano stati addotti nuovi motivi, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1971 dal pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Placonà Pasquale, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 155 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 155 del 18 giugno 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze