Sez. 3, Sentenza n. 23457 del 16/04/2025 Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288292-01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Principio di proporzionalità - Operatività - Limiti - Casi di interruzione definitiva dell'ordine di demolizione - Indicazioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, il principio di proporzionalità, per la doverosità dell'ordine di demolizione correlato alla condanna conseguente alla realizzazione di opere abusive, viene in rilievo solo successivamente alla pronunzia della sentenza, per delineare le più adeguate modalità di esecuzione di detto ordine sia con riguardo al suo oggetto, in funzione dell'esatta perimetrazione dell'opera da abbattere, sia in relazione al profilo temporale, per assicurare che l'abbattimento avvenga nel rispetto degli interessi tutelabili emersi, inerenti esclusivamente all'autore dell'illecito o al proprietario e al loro nucleo familiare, ricollegandosi, invece, i casi di caducazione definitiva dell'ordine di demolizione non al principio di proporzionalità, ma all'intervenuta adozione di provvedimenti con esso giuridicamente incompatibili, quali le diverse forme di sanatoria o l'ipotesi della corretta ed effettiva destinazione ad uso pubblico dell'opera edilizia abusivamente edificata, di cui all'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)