Sez. 3, Sentenza n. 24882 del 26/04/2018 Cc. (dep. 04/06/2018) Rv. 273368 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Immobile abusivo - Ordine di demolizione - Diritto alla casa - Violazione dell'art. 8 CEDU - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)