Sez. U, Sentenza n. 1954 del 24/02/1987 (Rv. 451267 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DIRITTO DEL DIPENDENTE DELL'ENPAS - CONTROVERSIA TRA QUESTO ENTE ED IL SUO DIPENDENTE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA E DEGLI ACCESSORI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DIRITTO DEL DIPENDENTE DELL'ENPAS - CONTROVERSIA TRA QUESTO ENTE ED IL SUO DIPENDENTE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA E DEGLI ACCESSORI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
L'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai suoi dipendenti, all'atto del collocamento a riposo, integra un'erogazione retributiva, non previdenziale, e, come tale, trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. Ne discende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti al riconoscimento od alla quantificazione di detta indennità, ovvero di elementi ad essa accessori, quali gli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento. (Conf 3943/81, mass n 414598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)