Sez. U, Sentenza n. 8580 del 23/08/1990 (Rv. 468998 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTI PUBBLICI COLLOCATI A RIPOSO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - RITARDATO PAGAMENTO - INTERESSI E SVALUTAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTI PUBBLICI COLLOCATI A RIPOSO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - RITARDATO PAGAMENTO - INTERESSI E SVALUTAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in tema di indennità di buonuscita in favore di dipendenti pubblici collocati a riposo, prevista dall'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, si estende alla domanda rivolta ad ottenere la rivalutazione e gli interessi in dipendenza del tardivo pagamento delle somme dovute qualora la pretesa si fondi sul semplice fatto del ritardo del debitore nell'adempimento, e quindi si esaurisca nella richiesta di rivalutazione a norma dell'art. 429 cod. proc. civ. e di attribuzione degli interessi corrispettivi quali accessori del credito per indennità. (V 1953/87, mass n 451266; (Conf 2338/88, mass n 458114; (Conf 1954/87, mass n 451267; (Conf 1468/87, mass n 450909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)