Sez. 1, Sentenza n. 20173 del 12/10/2004 (Rv. 577671 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Eccessiva - Accertamento - Criteri - Rispetto dei limiti di velocità posti in via generale dal codice della strada - Rilevanza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)