Sez. 1, Sentenza n. 165 del 11/01/1999 (Rv. 522131 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE | Condotta di guida - Velocità eccessiva in curva - Accertamento - Criteri - Valutazione in base alle circostanze ed alle conseguenze del sinistro - Necessità - Mero rispetto dei limiti di velocità - Sufficienza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell'incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal C.d.S. (principio affermato con riferimento ad un incidente automobilistico in relazione al quale il consulente tecnico aveva ritenuto adeguata, al fine di evitare il sinistro, una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/h, in realtà tenuta dal conducente).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 com. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 com. 8, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)