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Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 16/11/1994 (Rv. 488648 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito - Mancata impugnazione con istanza di regolamento di competenza - Successiva contestazione della competenza davanti al giudice ritenuto competente - Inammissibilità - Conflitto di competenza sollevato d'ufficio dal giudice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488648-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

La mancata impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza del provvedimento che dichiari l'incompetenza del giudice adito non consente la successiva contestazione della competenza davanti al giudice ritenuto competente, salva la possibilità di denuncia "ex officio", da parte di quest'ultimo, del conflitto di competenza a norma e nei limiti dell'art. 45 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)