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Sez. 2, Sentenza n. 3466 del 19/12/1973 Ud. (dep. 08/05/1974) Rv. 126893 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE - SUSSISTENZA - SPESE - REGOLA DELLA SOCCOMBENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126893-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE - SUSSISTENZA - SPESE - REGOLA DELLA SOCCOMBENZA - ESTREMI.*

Dal coordinato disposto degli artt 92 e 517, comma secondo cod proc pen si evince che la parte civile ha diritto di partecipare al giudizio sulla impugnazione, anche se questa sia stata proposta dal solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. Se la sentenza impugnata e di condanna, non si ha soccombenza dell'imputato (ne, quindi, sua condanna alle spese) qualora sia accolto un suo motivo d'impugnazione, anche se sostanzialmente rimane ferma la dichiarazione della sua responsabilita in ordine al reato contestatogli (ad es, concessione di circostanza attenuante, riduzione della pena ecc). Vi e, invece, soccombenza se e confermata la sentenza di primo grado, riconoscendosi cosi infondato il gravame proposto dall'imputato. Peraltro, se questi aveva impugnato una sentenza di proscioglimento, la soccombenza, nei confronti della parte civile dev'essere valutata alla stregua della situazione giuridica venuta a determinarsi a seguito della sentenza stessa, per effetto dei motivi di gravame sull'ulteriore Esercizio dell'Azione civile. Occorre, cioe, considerare le preclusioni previste dagli artt 23 e 2 5 cod proc pen, per le quali sorge la possibilita dell'esclusione della soccombenza, nonostante che l'impugnazione dell'imputato venga respinta. La pronunzia dell'assoluzione in primo grado con una delle formule di cui al citato art 25 contiene in se sostanzialmente anche la pronunzia di rigetto dell'Azione civile, con la conseguenza che il gravame che sia stato proposto dal solo imputato, sempre nell'ambito di tali formule, al fine di ottenere una pronunzia piu favorevole, non importa anche il riesame della pretesa civile; e non avendo l'impugnazione alcuna influenza sull'Azione civile, non puo esservi soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, ne per conseguenza sua condanna alle spese a favore di questa. Fuori dei casi predetti va, invece, riconosciuto il diritto della parte civile al rimborso delle spese e onorari del giudizio d'impugnazione; diritto che non deriva, come nel giudizio di primo grado, dalla condanna penale dell'imputato, ma dalla soccombenza dello stesso nei confronti della parte civile. Detta soccombenza, pertanto, non puo non essere riconosciuta quando il gravame, avverso la sentenza di primo grado che abbia assolto l'imputato con una formula non preclusiva dell'Azione civile per il risarcimento dei danni in Sede propria (nella specie, per insufficienza di prove sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato) venga ritenuto non fondato o dichiarato inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)