Sez. 4, Sentenza n. 4883 del 23/03/1981 Ud. (dep. 23/05/1981) Rv. 148984 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA DELLO INTERVENTO - CONDIZIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA DELLO INTERVENTO - CONDIZIONE.*
La presenza della parte civile e ammissibile in grado di appello, pur nel caso in cui non abbia provveduto a proporre una sua impugnazione, poiche essa non e carente di interesse, in considerazione dei poteri del giudice di secondo grado, il quale puo emettere una sentenza influente sulla sorte dell'Azione civile. (Conf mass n 133708; (Conf mass n 128023; (Conf mass n 126893).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)