Sez. 1, Sentenza n. 12328 del 05/12/1998 (Rv. 521422 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine (art. 19 legge 865 del 1971) - Legge regione Sardegna n. 23 del 1985 - Decorrenza iniziale del termine per l'opposizione - Dalla scadenza del trentesimo giorno consecutivo di affissione del decreto di esproprio - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, la norma di cui all'art. 24, punto 9 della legge regione Sardegna n. 23 del 1985 va interpretata nel senso che il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima (di cui all'art. 19 della legge 865 del 1971) comincia a decorrere al compimento di quello (parimenti di trenta giorni) previsto per l'affissione del decreto di esproprio, e non anche dal giorno iniziale di tale affissione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 11/10/1985 num. 23 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)