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Sez. 1, Sentenza n. 6030 del 28/05/1991 (Rv. 472405 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 legge n. 865 del 1971 - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 1991-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472405-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865 ai fini dell'opposizione avverso la stima dell'indennità di esproprio, decorre dall'inserzione nel F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale solo se tale inserzione rappresenti l'atto finale del procedimento espropriativo, e sia stata quindi preceduta, oltre che dal deposito di quella relazione nella segreteria del comune, dalla notifica della determinazione concreta dell'indennità ai proprietari espropriandi, come prescritto dall'art. 15 della medesima legge. Se, invece, l'inserzione nel F.A.L. non è stata preceduta dalla suddetta notifica, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui viene effettuata tale notifica.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)