Sez. 1, Sentenza n. 320 del 02/02/1973 (Rv. 362232 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE IN SENSO DIVERSO DA QUELLO SOSTENUTO DALLE PARTI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE IN SENSO DIVERSO DA QUELLO SOSTENUTO DALLE PARTI.*
La valutazione delle prove in senso diverso da quello sostenuto dalla parte non puo costituire oggetto di ricorso per Cassazione, in quanto il potere discrezionale riservato in materia al giudice del merito trova unico limite nell'Obbligo di fornire del proprio convincimento una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1640/71, mass n 352075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)