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Sez. 3, Sentenza n. 1640 del 31/05/1971 (Rv. 352075 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DIFFORME DA QUELLA DELLA PARTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352075-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DIFFORME DA QUELLA DELLA PARTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La valutazione delle prove in senso diverso da quello sostenuto dalla parte non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, in quanto il potere discrezionale riservato, al riguardo, al giudice del merito trova unico limite nell'Obbligo di dare adeguata e congrua indicazione delle ragioni del proprio convincimento. (Conf 1147'69, mass n 339709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)