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Sez. 2, Sentenza n. 1895 del 03/04/1979 (Rv. 398287 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE E PER TUBI - ESISTENZA SUL CONFINE DI UN MURO DIVISORIO DI PROPRIETA COMUNE OD ESCLUSIVA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE STABILITE DALL'ART 889 COD CIV - PERSISTENZA - ESISTENZA DI UN MURO DI PROPRIETA ESCLUSIVA AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI - DISTANZA - SPESSORE DEL MURO - COMPUTABILITA - SUCCESSIVO ACQUISTO DA PARTE DEL VICINO DELLA COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DIRITTO ALLA RIMOZIONE ED AL DISTANZIAMENTO DELLE OPERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398287-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE E PER TUBI - ESISTENZA SUL CONFINE DI UN MURO DIVISORIO DI PROPRIETA COMUNE OD ESCLUSIVA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE STABILITE DALL'ART 889 COD CIV - PERSISTENZA - ESISTENZA DI UN MURO DI PROPRIETA ESCLUSIVA AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI - DISTANZA - SPESSORE DEL MURO - COMPUTABILITA - SUCCESSIVO ACQUISTO DA PARTE DEL VICINO DELLA COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DIRITTO ALLA RIMOZIONE ED AL DISTANZIAMENTO DELLE OPERE - INSUSSISTENZA.*

Lo scopo perseguito dall'art 889 cod civ nel fissare la distanza minima per pozzi, cisterne, fosse e tubi e di evitare al vicino il danno potenziale, presunto in via assoluta, che da tali installazioni potrebbe derivare se fossero poste a distanza inferiore. E percio indifferente, ai fini dell'osservanza della norma, che sul confine vi sia un muro divisorio di proprieta esclusiva di uno dei confinanti, o di proprieta comune. In tali ipotesi la distanza va misurata dal confine e non dal muro, sicche, ove lungo il confine vi sia, al momento della esecuzione delle opere, un muro di proprieta esclusiva di colui che fa le opere o installazioni, lo spessore del muro andra compreso nella distanza voluta dalla legge e non potra, successivamente, il vicino, acquistando, la comunione forzosa del muro, esigere la rimozione e il distanziamento delle opere o delle tubazioni, perche, esse quando furono eseguite e installate, erano pienamente legittime.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)