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Sez. 2, Sentenza n. 2479 del 10/03/1987 (Rv. 451628 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - MURO DIVISORIO ESISTENTE SUL CONFINE - PROPRIETÀ ESCLUSIVA O COMUNE - MISURAZIONE DELLA DISTANZA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451628-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - MURO DIVISORIO ESISTENTE SUL CONFINE - PROPRIETÀ ESCLUSIVA O COMUNE - MISURAZIONE DELLA DISTANZA - CRITERI.*

Ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli artt. 889, 890 cod. civ. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine si appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo; mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale è ubicata l'opera in questione. (V 1013/80, mass n 404467, sulla prima parte; (V 1895/79 mass n 398287; (V 2665/78, mass n 392032).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)