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Sez. 6, Sentenza n. 16684 del 13/06/1990 Ud. (dep. 19/12/1990) Rv. 186033 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - QUANTITÀ INGENTE - NOZIONE - TERMINI COMPARATIVI UTILIZZABILI - RIFERIMENTI LESSICALI - UTILIZZABILITÀ - CONVENZIONI DI GINEVRA E NEW YORK - TRASPOSIZIONE NELL'ART. 74 LEGGE N. 685 DEL 1975 DELLA RELATIVA TERMINOLOGIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186033-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - QUANTITÀ INGENTE - NOZIONE - TERMINI COMPARATIVI UTILIZZABILI - RIFERIMENTI LESSICALI - UTILIZZABILITÀ - CONVENZIONI DI GINEVRA E NEW YORK - TRASPOSIZIONE NELL'ART. 74 LEGGE N. 685 DEL 1975 DELLA RELATIVA TERMINOLOGIA - ESCLUSIONE.*

In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il concetto di "quantità ingente" - non individuato autonomamente dal legislatore ma espresso nel contesto di una disposizione relativa ad una aggravante specifica delle pene fissate dall'art. 71 legge n. 685 del 1975 - deve intendersi non soltanto come il risultato della interpretazione lessicale di contrapposizione tra "non modiche quantità" e "quantità ingenti" che la stessa legge pone in comparazione, ma anche con il senso che, nel comune linguaggio, assumono parole di uso quotidiano più che frequente, quale gli aggettivi "non modico" e "ingente" certamente riferibili a situazioni diverse, di cui quella connotata con l'aggettivo ingente è connotata dal fatto che la presenza della droga produce una modificazione notevole dell'offerta sul mercato. (nella fattispecie è stato altresì escluso che la previsione contenuta nell'art. 74 legge precisata costituisca trasposizione della terminologia contenuta nelle convenzioni di Ginevra e di new York). (Conf mass n 183539).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)