Sez. 6, Sentenza n. 3042 del 31/03/1989 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183539 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - QUANTITÀ INGENTE - NOZIONE - TERMINI COMPARATIVI UTILIZZABILI - RIFERIMENTI LESSICALI - UTILIZZABILITÀ - RAVVISABILITÀ - CONVENZIONI DI GINEVRA E DI NEW YORK - TRASPOSIZIONE (NELLA LEGISLAZIONE INTERNA) DELLA RELATIVA TERMINOLOGIA - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DETENZIONE DI "QUANTITÀ INGENTE".*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - QUANTITÀ INGENTE - NOZIONE - TERMINI COMPARATIVI UTILIZZABILI - RIFERIMENTI LESSICALI - UTILIZZABILITÀ - RAVVISABILITÀ - CONVENZIONI DI GINEVRA E DI NEW YORK - TRASPOSIZIONE (NELLA LEGISLAZIONE INTERNA) DELLA RELATIVA TERMINOLOGIA - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DETENZIONE DI "QUANTITÀ INGENTE".*
In tema di delitti di detenzione e di spaccio di stupefacenti, la nozione di "quantità ingente", con riguardo alle quantità che rilevano per la configurazione delle diverse ipotesi di reato, va definita mediante la comparazione delle aggettivazioni che la stessa legge utilizza, intese nel significato loro attribuito dal comune lessico. Invero, il legislatore adopera le espressioni "modica quantità" (articoli 72 e 80 legge n. 685/75), "quantità non modiche" (derivata dall'espressione "fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80" ex articolo 71 della legge), e "quantità ingente". Quest'ultimo concetto (non individuato autonomamente ma assunto nel contesto di una disposizione relativa ad un'aggravante) deve intendersi, non soltanto come il risultato della interpretazione lessicale della contrapposizione tra "non modiche quantità" e "quantità ingenti", che la stessa legge pone in comparazione, ma anche secondo il senso che nel comune linguaggio assumono parole di uso quotidiano (quali gli aggettivi "non modico" e "ingente", certamente riferibili a situazioni diverse). Al riguardo, va escluso che l'art. 74 della legge n. 685/75, per questa parte, costituisca la trasposizione interna della normativa contenuta nelle convenzioni di Ginevra e di new York, per gli assorbenti profili che il traffico internazionale di sostanze stupefacenti (produzione, trasporto, commercio) ha caratteristiche, per quantità e pericolosità, peculiari rispetto al traffico nazionale, e che il legislatore nazionale ben può usare una terminologia, apparentemente comune a quella adottata in Sede internazionale, ma con accezione più definita, perché in concreto riferita ad altre nozioni legislativamente considerate. (fattispecie di detenzione e commercio di un quantitativo di 500 grammi di eroina, ritenuta, dal giudice del merito, quantità ingente). (V 181607, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)