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Sez. L, Sentenza n. 3477 del 26/04/1990 (Rv. 466839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE SPECIFICA DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE SPECIFICA DELLA RETRIBUZIONE - SPETTANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*

Il lavoro domenicale, ancorché il prestatore fruisca del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, deve essere remunerato con una specifica maggiorazione, eccetto il caso in cui la penosità di tale prestazione lavorativa trovi già, nel trattamento complessivamente dovuto ai lavoratori che la rendono, una propria, ancorché conglobata, Forma di remunerazione, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva escluso il diritto alla maggiorazione sul rilievo che i lavoratori addetti ai turni domenicali fruivano di una maggiore pausa quotidiana e di dieci giornate in più di riposo annuale, la S.C. ha confermato la decisione, in quanto adeguatamente motivata solo dal secondo dei detti rilievi, essendo erroneo il riferimento alla fruizione di una pausa più lunga, che era correlata all'attività di esazione dei pedaggi indipendentemente dal giorno - domenicale o meno - della prestazione lavorativa). (V 546/89, mass n 461646).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)