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Sez. 2, Sentenza n. 4779 del 13/07/1983 (Rv. 429668 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA - SCRITTURA - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - ESTENSIONE A FATTI ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELLA TRANSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429668-01

TRANSAZIONE - PROVA - SCRITTURA - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - ESTENSIONE A FATTI ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELLA TRANSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Onere di provare per iscritto la transazione, a norma dell'art. 1967 cod. civ., riguarda l'esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo, e non si estende, pertanto, a fatti attinenti alle modalità di esecuzione ed attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi e presunzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)