Sez. 3, Sentenza n. 9114 del 04/09/1990 (Rv. 469172 - 01)
TRANSAZIONE - PROVA - ONERE RELATIVO - OGGETTO.*
TRANSAZIONE - PROVA - ONERE RELATIVO - OGGETTO.*
L'Onere di provare per iscritto la transazione, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., riguarda l'esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo e non si estende invece ai fatti attinenti alle modalità di esecuzione od attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi o per presunzioni; peraltro, anche nel processo interpretativo relativo all'atto transattivo, il giudice ben può attingere, da elementi anche non espressamente richiamati nella scrittura, fatti e circostanze idonee a convalidare il contenuto stesso dell'atto transattivo ed a precisarne i termini, senza con ciò violare la citata norma. (V 3714/88, mass n 458970; (V 4779/83, mass n 429668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)