Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 11/07/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163190 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - RICOGNIZIONE PERSONALE INFORMALE - UTILIZZABILITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI E LIMITI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - RICOGNIZIONE PERSONALE INFORMALE - UTILIZZABILITÀ PROBATORIA - CONDIZIONI E LIMITI.*
I riconoscimenti fotografici, come le ricognizioni personali informali, se non hanno il normale valore probatorio, costituiscono pur sempre accertamenti ed elementi di fatto, di cui non è inibito al giudice di tener conto, nella valutazione e interpretazione unitaria delle fonti accusatorie, con il solo limite di non conferire a quei dati la dignità di prova processuale e tanto meno il valore di fondamento essenziale per una statuizione di condanna. (V mass n 153673; (V mass n 153535; (V mass n 152505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)