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Sez. 2, Sentenza n. 2003 del 30/10/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152505 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE - NATURA DI VALIDO ELEMENTO DI PROVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONE: RISCONTRO IN ALTRI ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1981-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152505-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE - NATURA DI VALIDO ELEMENTO DI PROVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONE: RISCONTRO IN ALTRI ELEMENTI.*

Il riconoscimento fotografico, effettuato senza l'osservanza della legge processuale, pur non avendo il valore formale della ricognizione, ma quello di indizio, costituisce elemento probatorio di accusa, quando trovi riscontro in altri elementi, che emergano dagli Atti processuali. (Conf. Mass. 151209 ed ivi citate, alle quali Adde mass. 148517/81, 148178/81, 146896/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)