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Sez. 2, Sentenza n. 2889 del 27/02/1997 Ud. (dep. 27/03/1997) Rv. 207560 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Presupposti - Indicazione - Diniego basato sulla negativa valutazione del silenzio dell'imputato - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207560-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Anche il silenzio dell'imputato può dunque essere valutato - sul piano del comportamento processuale - ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.: ed infatti l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle medesime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)