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Sez. 4, Sentenza n. 20115 del 04/04/2018 Ud. (dep. 08/05/2018) Rv. 272747 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego - Motivazione - Diniego di responsabilità contro ogni evidenza - Legittimità - Ratio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272747-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

La condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva negato le attenuanti generiche in un caso in cui, in sede di convalida dell'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, l'imputato aveva negato la propria responsabilità, nonostante il diretto monitoraggio, da parte della polizia giudiziaria, della cessione di parte della sostanza e il rinvenimento della residua parte occultata all'interno del giubbotto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Abrog. art. 62 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)