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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 dicembre 1983, causa 217/82

Decisione
decisa il 1983-12-01
ECLI
ECLI:EU:C:1983:359

Epigrafe

Nella causa 217/82, Charles H. V. Depoortere, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 1200 Bruxelles, rue des Floralies 5, con l'aw. Guy Dieudonné, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. Yves Prussen, 15, Côte d'Eich, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Auke Haagsma, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto le conclusioni formulate nel ricorso, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le conclusioni ed i mezzi delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
La disciplina belgo-lussemburghese in materia di operazioni di cambio è caratterizzata dall'esistenza di due distinti mercati dei cambi, e cioè, da una parte, un mercato regolamentato in cui i margini di oscillazione del franco belga e del franco lussemburghese rispetto ad altre monete sono mantenuti entro certi limiti, grazie all'intervento della Banca nazionale del Belgio e, dall'altra, un mercato libero in cui il corso delle monete risulta dal gioco della domanda e dell'offerta, escluso qualsiasi intervento della Banca nazionale. Ne consegue che i tassi di cambio praticati sui due mercati si sviluppano separatamente; in generale il corso del franco belga e del franco lussemburghese sul mercato regolamentato è più elevato di quello che si determina sul mercato libero. I testi che disciplinano la materia indicano le operazioni e le condizioni in cui può o deve avvenire l'acquisto o la vendita di divise, sia sul mercato regolamentato, sia sul mercato dei cambi. Le autorità belgo-lussemburghesi hanno tuttavia ritenuto che non sarebbe stato giusto applicare questa disciplina, senza alcuna modifica, ai dipendenti delle Comunità che non siano cittadini belgi o lussemburghesi. Esse hanno quindi ideato un regime speciale per questi dipendenti. All'inizio, detto regime offriva loro la possibilità generale di trasferire, a partire da un conto «normale», cioè quale poteva essere aperto dai residenti belgi («regnicoli») o lussemburghesi, averi all'estero e di acquistare divise sul mercato regolamentato, all'unica condizione che non venissero usati a tal fine importi superiori a quello della retribuzione corrisposta dalla Comunità. Durante gli anni '60 veniva deciso, onde facilitare il controllo, di istituire conti esteri convertibili speciali, mediante i quali potevano essere effettuate tutte le operazioni di cambio sul mercato regolamentato. Questi conti potevano essere alimentati soltanto con le retribuzioni versate dalle Comunità e con somme trasferite da altri conti convertibili. Detti conti potevano tuttavia essere aperti soltanto dai dipendenti delle Comunità che non fossero cittadini belgi o lussemburghesi; i dipendenti aventi la cittadinanza belga o lussemburghese potevano aprire soltanto conti «normali», che davano accesso al mercato regolamentato solo per determinate operazioni. In pratica, diveniva abituale che numerosi dipendenti sfruttassero le possibilità offerte dai conti esteri convertibili speciali per acquistare sul mercato regolamentato divise straniere, che essi rivendevano immediatamente sul mercato libero («arbitraggio»), traendo, in tal modo, profitto dalla differenza fra i due corsi («premio di cambio»). Per metter fine a questa prassi qualificata come uso improprio, l'Istituto belgo-lussemburghese dei cambi (IBLC) modificava, nel dicembre 1981, il sistema esistente, stabilendo che per il futuro soltanto il 25 % della retribuzione avrebbe potuto essere versato sul conto estero convertibile speciale, mentre il saldo avrebbe dovuto essere versato su un conto detto assimilato ai conti dei regnicoli. Questa nuova disciplina aveva tuttavia l'effetto di privare i dipendenti della piena facoltà di decidere circa l'uso della propria retribuzione, sia nel territorio dell'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL), sia al di fuori di tale territorio, e di fruire, in quest'ultimo caso, dei vantaggi del mercato regolamentato. Perciò, le istituzioni comunitarie, tramite i rispettivi direttori dell'amministrazione, si adoperavano presso l'IBLC per ottenere che venisse ristabilita la possibilità, per i dipendenti non belgi e non lussemburghesi, di far versare per intero la loro retribuzione su un conto convertibile. Il 1o giugno 1982, l'IBLC emanava una circolare secondo cui i dipendenti interessati, che non fossero cittadini belgi o lussemburghesi, erano nuovamente autorizzati a far versare per intero la loro retribuzione su un conto estero convertibile speciale, a condizione, tuttavia, che l'istituzione dalla quale essi dipendono controfirmasse una dichiarazione con cui il titolare del conto si impegna ad astenersi, in particolare, da: «qualsiasi operazione intesa ad eludere le suddette disposizioni, quali le operazioni d'arbitraggio, e cioè l'acquisto di divise estere sul mercato regolamentato o il trasferimento di fondi in conti esteri convertibili allo scopo di procurarsi mezzi di pagamento destinati alla copertura di spese correnti nell'UEBL».
punto 2
Il ricorrente sig. Depoortere, cittadino belga, è dipendente della Commissione delle Comunità europee dal 1972 ed è attualmente inquadrato al grado A 4. La sua retribuzione veniva versata, dalla Commissione, su un conto «normale», cioè non convertibile, da lui indicato a tal fine. Ritenendo che la Commissione avesse, in tal modo, «leso i suoi legittimi interessi in materia di pagamento delle somme dovutegli, in quanto non ha adottato in tempo utile i provvedimenti imposti dalle circostanze di fatto e di diritto», egli presentava, il 17 novembre 1981, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. Tale reclamo veniva respinto con lettera della Commissione in data 18 maggio 1982. Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1982, il sig. Depoortere ha proposto il presente ricorso.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo; di conseguenza, annullare la risposta della Commissione delle Comunità europee, in data 18 maggio 1982, al reclamo presentato dal ricorrente alla stessa Commissione il 17 novembre 1981; far abolire la discriminazione in materia di pagamenti e relativi meccanismi, in particolare ordinando alla Commissione di effettuare i pagamenti sugli stessi conti e con le stesse possibilità di uso per tutti i dipendenti; far cessare l'infrazione all'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità; ordinare che al ricorrente sia versata la somma di 125500 BFR corrispondente al lucro cessante dal febbraio 1981, da aumentare, eventualmente, in corso di causa; condannare la controparte alle spese.
paragrafo 3
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Violazione dell'art. 63 dello Statuto del personale e dell'art. 17, n. 1, dell'allegato VII di detto Statuto

paragrafo 1
a) Il sig. Depoortere sostiene che, in forza delle suddette disposizioni, la retribuzione dev'essere pagata «nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni». In tal modo viene sancito il principio della parità di trattamento dei dipendenti per quanto riguarda il pagamento della retribuzione. L'espressione «pagata» si riferisce, sul piano giuridico, al momento in cui il dipendente dispone delle somme versate, in seguito a pagamento in contanti ovvero accreditamento sul suo conto corrente finanziario. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto garantire che un identico importo netto, dello stesso valore, venisse in definitiva rimesso ai beneficiari indipendentemente dalla loro cittadinanza. Di questa esigenza non si tiene assolutamente conto per quanto riguarda la retribuzione dei dipendenti belgi che prestano servizio nel Belgio in quanto la Commissione non prende in considerazione quanto avviene fra il momento dei trasferimenti da essa effettuati (ordini di pagamento agli istituti finanziari) e l'esecuzione di detti ordini mediante accreditamento dei conti dei beneficiari. Il ricorrente rileva in proposito che esistono di fatto, nel Belgio, in ragione dell'esistenza di un doppio mercato dei cambi, due tipi di franchi belgi, il cui valore può differire notevolmente, e cioè, da una parte, il franco convertibile (corrispondente al corso di cambio sul mercato regolamentato) e, dall'altra, il franco finanziario o libero (corrispondente al corso di cambio sul mercato libero). La differenza, detta «premio di cambio», ha raggiunto in determinati momenti livelli che si collocano fra il 5 % e il 12 %. Lo Statuto non dispone quale sia il franco da usare per retribuire i dipendenti nel Belgio. Si deve tuttavia ammettere che dovrebbe normalmente trattarsi della moneta avente corso per i pagamenti interni. Questa interpretazione garantisce lo stesso potere d'acquisto a parità di retribuzione. b) La Commissione ribatte che la retribuzione dei dipendenti che prestano servizio nel Belgio viene pagata in franchi belgi senza alcuna distinzione, al riguardo, in funzione della cittadinanza del dipendente.
paragrafo 2
Sotto questo profilo, la Commissione precisa che non esistono, a suo avviso, due diversi franchi belgi, bensì unicamente due tipi di conti bancari, e cioè, da una parte, i conti dei regnicoli o residenti e quelli assimilati (che danno accesso al mercato regolamentato soltanto per talune operazioni di cambio) e, dall'altra, i conti convertibili (che danno accesso a detto mercato per tutte le operazioni di cambio). Perciò, la differenza non risiede nella natura della moneta, bensì in quella del conto sul quale le relative somme vengono accreditate. Ne consegue che, versando gli importi dovuti sul conto indicato dal dipendente, la Commissione ha adempiuto le obbligazioni ad essa incombenti. Essa non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile dell'esistenza, nel Belgio, di due distinti mercati dei cambi, né della legislazione belga che contempla due tipi di conti bancari.
paragrafo 3
La Commissione aggiunge che, in forza dell'art. 45 del proprio regolamento 30 giugno 1975, n. 375, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 (GU L 170, pag. 1) il pagamento delle retribuzioni mensili dev'essere effettuato mediante assegno o mediante giroconto postale o bancario. In conformità a questa norma, la Commissione ha optato per il pagamento mediante trasferimento bancario.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Violazione del divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza

paragrafo 1
a) Il sig. Depoortere sostiene in proposito che la disciplina istituita dall'IBLC in materia di cambio è discriminatoria, in quanto considera i dipendenti non belgi delle Comunità come «stranieri» unicamente in ragione della loro cittadinanza. Secondo il ricorrente, tutti i dipendenti delle Comunità, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono «regnicoli», dal momento che sono tutti tenuti, a norma dell'art. 20 dello Statuto, a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui sono destinati. La Commissione ha violato il divieto di discriminazione per quanto riguarda il suo personale belga, per il fatto di non essersi opposta, fin dall'inizio, al controverso sistema istituito dall'IBLC. Del resto, secondo il ricorrente, la normativa nazionale di cui trattasi non obbliga la Commissione a versare le retribuzioni dei dipendenti non belgi su conti esteri convertibili speciali, ma le consente anche di versarle, come le retribuzioni dei dipendenti belgi, su conti assimilati ai conti dei regnicoli. Il sig. Depoortere aggiunge che i dipendenti non belgi e non lussemburghesi percepiscono un'indennità di dislocazione e fruiscono della disciplina in materia di trasferimenti di cui all'allegato VII dello Statuto per i pagamenti giustificati ch'essi devono effettuare all'estero. Perciò, la circostanza che essi abbiano determinate obbligazioni finanziarie nel proprio paese d'origine non può essere addotta per giustificare il fatto che venga loro concesso, in più, un regime di favore per la parte restante della loro retribuzione. b) La Commissione sostiene che il principio della parità di trattamento è rispettato. Non viene fatta alcuna distinzione, per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni, fra i dipendenti belgi o lussemburghesi e gli altri dipendenti, dato che entrambi i gruppi sono pagati in franchi belgi.
paragrafo 2
Più specificamente, non si ha alcuna violazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato, né dell'art. 7, 1o comma, del regolamento n. 1612/68, poiché dette disposizioni riguardano unicamente la discriminazione in materia di occupazione, di retribuzione e di altre condizioni di lavoro. Nella fattispecie, la differenza di trattamento in questione riguarda la natura dei conti bancari che i dipendenti possono aprire e le possibilità offerte da tali conti in materia di acquisto di divise.
paragrafo 3
In ogni caso, non si ha alcuna discriminazione illecita. Nella giurisprudenza della Corte, la discriminazione è stata definita come il fatto di trattare in modo diverso situazioni analoghe, o in modo identico situazioni diverse (sentenza 17. 7. 1963, causa 13/63, Italia/Commissione, Race. pag. 358). Ora, nella fattispecie, esiste una differenza fra i dipendenti non belgi e non lussemburghesi, da una parte, che hanno dovuto stabilirsi nel Belgio a causa della loro entrata in servizio presso le Comunità e che hanno ancora talune obbligazioni finanziarie nel loro paese d'origine o desiderano potervi disporre di danaro per altre ragioni, ed i dipendenti belgi o lussemburghesi, dall'altra, le cui obbligazioni sono analoghe a quelle dei loro concittadini che non prestano servizio presso le Comunità.
paragrafo 4
Questa valutazione è confermata dalla circostanza che i dipendenti in pensione, non aventi la cittadinanza belga o lussemburghese, i quali mantengano, di propria volontà, la residenza nel Belgio o nel Lussemburgo, non possono essere titolari di un conto convertibile speciale se non durante un periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione dal servizio. Scaduto questo periodo, dette persone sono assimilate, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, agli altri residenti nel Belgio o nel Lussemburgo, qualora decidano di continuare a risiedervi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Violazione della prima direttiva del Consiglio, 11 maggio 1960, per l'applicazione dell'art. 67 del Trattato

paragrafo 1
a) Il sig. Depoortere assume che sussiste una violazione dei principi generali relativi all'applicazione degli artt. 1 e 2 della suddetta direttiva, in quanto la Commissione tollera, in spregio a queste disposizioni, differenze «notevoli e durevoli» fra i corsi del mercato ufficiale dei cambi e quelli del mercato libero. A norma dell'art. 1, n. 2, della prima direttiva, i corsi dei cambi applicati su un mercato ove le oscillazioni dei corsi non siano ufficialmente limitate «non devono differire in modo notevole e durevole da quelli praticati per i pagamenti relativi alle transazioni correnti». La stessa norma dispone, inoltre, che il Comitato monetario vigila sull'evoluzione dei corsi di cambio e riferisce in proposito alla Commissione, la quale, qualora riscontri «differenze notevoli e durevoli», promuove il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato. Il ricorrente sostiene che, nella fattispecie, sarebbe stato necessario interpellare il Comitato monetario, poiché è manifesto che il Belgio non rispetta l'obbligo derivante dalla suddetta norma. b) La Commissione oppone che dalle suddette disposizioni risulta che sono vietate unicamente le differenze «notevoli e durevoli». Per le valutazioni in proposito, la Commissione è coadiuvata dal Comitato monetario. Nella fattispecie, questo comitato non ha presentato alcuna relazione in base alla quale si potesse concludere che sussisteva una differenza «notevole e durevole».
paragrafo 2
Inoltre, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per quanto riguarda sia l'esistenza di una siffatta differenza, sia l'azione per inadempimento. In proposito, la Corte ha affermato, nella sentenza 1 marzo 1966 (causa 48/65, Lütticke, Race. pag. 27), che un singolo non può esigere dalla Commissione ch'essa agisca per inadempimento in un caso determinato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Violazione dell'art. 12, lett. c), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

paragrafo 1
a) Il sig. Depoortere rileva in proposito che, in forza della norma sopra indicata, «sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità ... godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali». Questa norma viene attuata dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 549, che stabilisce le categorie dei funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli arti. 12, 13, 2o comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità (GU L 74, pag. 1). Quest'ultimo articolo dispone chiaramente che tutti i dipendenti fruiscono dell'art. 12, leu. e), del protocollo. Il sistema istituito dall'IBLC costituisce una «agevolazione usualmente riconosciuta ai funzionari delle organizzazioni internazionali», ai sensi dell'art. 12, leu. e), del protocollo. Il ricorrente ammette, in proposito, che il vantaggio di cui trattasi è unico nel suo genere, poiché è connesso al doppio mercato dei cambi esistente nel Belgio, unico paese, fra quelli che ospitano grandi organizzazioni internazionali, in cui esista una siffatta situazione. Tuttavia, questo vantaggio volontariamente concesso è divenuto, in sé, un'agevolazione usualmente riconosciuta, quanto meno per il paese che la ha concessa, in particolare a causa della sua lunga esistenza, del riconoscimento della sua legittimità da parte della Commissione e del fatto che il ministro belga per gli affari esteri ha riconosciuto che esso veniva concesso a norma dell'art. 12, leu. e), del protocollo. Ne consegue che il Belgio ha istituito spontaneamente un'agevolazione accessoria, con una dichiarazione vincolante e che non può essere più revocata senza modificare il protocollo. Ora, il divieto di discriminazione impone che di tale agevolazione fruiscano anche i dipendenti belgi. Alla Commissione viene fatto carico di non aver preteso, a favore del ricorrente, con tutta la diligenza necessaria e in conformità al suo dovere di Custode dei Trattati, l'applicazione del sistema istituito dall'IBLC. Inoltre, secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto reagire in conformità all'art. 19 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, onde eliminare la disparità di trattamento dei dipendenti, sia esigendo che l'agevolazione venisse soppressa, sia rivendicandola anche a favore dei propri dipendenti belgi e aventi la propria sede di servizio nel Belgio. b) La Commissione ammette che né l'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, né l'art. 1 del regolamento n. 549/69 stabiliscono distinzioni fra i dipendenti aventi la cittadinanza del paese in cui esercitano le loro funzioni e gli altri dipendenti.
paragrafo 2
Tuttavia, il significato concreto dei privilegi e delle immunità elencate nell'art. 12 del protocollo dipende dal contenuto di ciascuna suddivisione di questo articolo. Nella fattispecie, i vantaggi indicati sub e) sono concessi soltanto nella misura in cui gli usi internazionali li riconoscono ai funzionari delle organizzazioni internazionali. Da uno studio comparativo della situazione dei dipendenti di un certo numero di organizzazioni internazionali risulta che gli usi internazionali non sanciscono il fatto che agevolazioni di cambio vengano concesse a dipendenti aventi la cittadinanza dello Stato in cui si trova la loro sede di servizio.
paragrafo 3
In proposito, la Commissione rileva che l'art. 5, sezione 18, della Convenzione relativa ai privilegi ed alle immunità delle Nazioni Unite e l'art. 6 della Convenzione applicabile ai funzionari delle istituzioni specializzate, nonché le analoghe disposizioni di varie organizzazioni dell'Europa occidentale, quali il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'UEO e l'ESA, dispongono che i dipendenti di dette organizzazioni fruiscano, per quanto riguarda le agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi spettanti ai funzionari di grado analogo appartenenti alle missioni diplomatiche, accreditati presso il Governo interessato. Ora, dall'art. 38 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche risulta che lo Stato di accreditamento non è tenuto a concedere agevolazioni di cambio agli agenti diplomatici aventi la cittadinanza di tale Stato o residenti in modo permanente in tale Stato.
paragrafo 4
Ne consegue, nella fattispecie, che l'art. 12, lett. c), del protocollo non può essere invocato per farne derivare diritti in materia di facilitazioni di cambio a vantaggio dei dipendenti la cui sede di servizio è situata nel Belgio o nel Lussemburgo e aventi la cittadinanza di uno di questi due paesi.
paragrafo 5
La Commissione aggiunge che i privilegi di cui godono i funzionari internazionali sono attribuiti esclusivamente nell'interesse dell'organizzazione, al fine di garantire la loro indipendenza. Perciò, il funzionario non può pretenderli per il proprio vantaggio personale. Nell'ambito della presente causa, si deve considerare che le Comunità hanno interesse a che i dipendenti non belgi e non lussemburghesi, che si sono trasferiti nel Belgio o nel Lussemburgo per occuparvi un posto presso le Comunità e che ricevono la retribuzione in franchi belgi, abbiano la garanzia di poter trasferire danaro nel loro paese d'origine al tasso di cambio ufficiale in vigore sul mercato regolamentato. Per contro, un siffatto interesse delle Comunità manca nel caso dei dipendenti belgi o lussemburghesi, per i quali non esiste un siffatto problema monetario.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. Violazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

paragrafo 1
a) Il sig. Depoortere sostiene, in proposito, che tutte le risorse proprie delle Comunità sono ipso facto, per il Belgio, averi esteri e perciò, se sono espresse in franchi belgi, si tratta di franchi belgi convertibili. In pratica, i conti della Commissione in franchi belgi sono conti esteri speciali. Accettando di versare su conti normali le somme che devono essere pagate ai dipendenti belgi o lussemburghesi, la Commissione contribuisce a convertire immediatamente i franchi convertibili in franchi liberi (franchi finanziari). In altri termini, essa contribuisce a convertire le sue risorse proprie, liberamente convertibili sul mercato regolamentato, in franchi finanziari che non hanno più la caratteristica di essere liberamente convertibili. Questo atteggiamento equivale a considerare che una parte delle risorse proprie ottenute nel Belgio è costituita specificamente da franchi finanziari e dev'essere specificamente destinata al pagamento delle somme dovute ai dipendenti belgo-lussemburghesi. Ciò è in contrasto col divieto di destinazione specifica delle risorse di bilancio (art. 3 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), il quale esclude che i contributi in divise degli Stati membri vengano destinati a fini specifici e, a maggior ragione, a pagamenti secondo modalità variabili a seconda della cittadinanza. b) La Commissione contesta che le modalità per la corresponsione della retribuzione varino secondo la cittadinanza del dipendente. Ciò che può variare à la natura del conto bancario sul quale è versata la retribuzione. Ora, questa differenza è giustificata, da un lato, e deriva, dall'altro, dalla disciplina belga in materia, non già da modalità di retribuzione applicate dalla Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 6. Sull'azione di responsabilità

paragrafo 1
a) Il sig. Depoortere precisa, in proposito, che questo capo della domanda non è fondato sul rapporto di lavoro fra i dipendenti e l'istituzione, bensì sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità (art. 215 del Trattato CEE). La Commissione ha omesso di tutelare gli interessi monetari del ricorrente e si è resa perciò responsabile di negligenza che determina, per quest'ultimo, un danno.
paragrafo 2
Il danno causato dalla Commissione ammonta a 125500 BFR, da aumentare, eventualmente, in corso di causa. Questo danno è costituito dal lucro cessante, calcolato applicando a ciascuna mensilità di retribuzione, a decorrere dal 15 febbraio 1981, il premio di cambio, cioè la differenza, in percentuale, fra il corso applicato dalle banche per la vendita di divise sul mercato regolamentato e il corso praticato dalle banche per l'acquisto della divisa di cui trattasi sul mercato libero. Una tabella in cui figurano i premi di cambio applicabili fra il febbraio e il novembre 1981 è allegata al ricorso (allegato 6).
paragrafo 3
Secondo il ricorrente, detto danno è stato provocato dalla Commissione, la quale, in contrasto col divieto di discriminazione, ha deliberatamente optato per il pagamento su conti diversi ed ha omesso di adottare i provvedimenti necessari per garantire la parità di trattamento dei suoi dipendenti nel Belgio.
paragrafo 4
La Commissione replica anzitutto che l'arbitraggio diretto, in funzione del quale il ricorrente procede alla liquidazione del preteso danno, è sempre stato considerato come un uso improprio delle possibilità offerte, anche se non è mai stato dichiarato illegale dalle autorità belghe o dagli organi comunitari.
paragrafo 5
Inoltre, poiché l'arbitraggio è stato reso possibile dalla normativa belgo-lussemburghese, spetta alle autorità del Belgio e del Lussemburgo, non già alla Commissione, adottare i provvedimenti necessari in materia, il che è del resto avvenuto con la pubblicazione della circolare del-l'IBLC, il 1o giugno 1982.
paragrafo 6
Infine, secondo la Commissione, dal momento che non può pretendere che venga promosso il procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, il singolo non può neppure pretendere la riparazione di un danno derivante dalla mancata instaurazione di detto procedimento.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le proprie difese orali nell'udienza del 15 settembre 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 17 ottobre 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 12 agosto 1982, il sig. Depoortere, dipendente di grado A 4 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso contro la suddetta Commissione riguardo alla disciplina belgo-lussemburghese in materia d'operazioni di cambio e, in particolare, alle norme relative ai conti esteri convertibili speciali.
punto 2
Si deve ricordare che, per il franco belga e per il franco lussemburghese, esistono due diversi mercati dei cambi, e cioè, da una parte, il mercato regolamentato, in cui i margini d'oscillazione rispetto alle altre monete sono mantenuti entro certi limiti grazie all'intervento della Banca nazionale del Belgio e, dall'altra, il mercato libero, in cui il corso delle monete risulta dal gioco della domanda e dell'offerta, escluso qualsiasi intervento della Banca nazionale. Perciò, i tassi di cambio praticati sui due mercati si sviluppano separatamente; in generale il corso del franco belga e del franco lussemburghese sul mercato regolamentato è più elevato di quello che si determina sul mercato libero. I testi che disciplinano la materia indicano le operazioni e le condizioni in cui può o deve avvenire l'acquisto o la vendita di divise sia sul mercato regolamentato, sia sul mercato libero dei cambi.
punto 3
Ritenendo che non sarebbe stato giusto applicare questa disciplina, senza alcuna modifica, ai dipendenti delle Comunità che non siano cittadini belgi o lussemburghesi, le autorità belgo-lussemburghesi istituivano, negli anni '60, per i suddetti dipendenti, un regime speciale sotto forma di conti esteri convertibili speciali. Tali conti presentano la caratteristica, in primo luogo, di poter essere alimentati soltanto con le retribuzioni versate dalla Comunità e con somme trasferite da altri conti convertibili e, in secondo luogo, di permettere di effettuare tutte le operazioni di cambio sul mercato regolamentato. Detti conti non possono tuttavia essere aperti da dipendenti delle Comunità che siano cittadini belgi o lussemburghesi, i quali possono aprire soltanto conti non convertibili, che danno accesso al mercato regolamentato soltanto per determinate operazioni.
punto 4
In conformità alla suddetta disciplina, la retribuzione del ricorrente, cittadino belga, veniva versata dalla Commissione su un conto non convertibile, da lui indicato a tal fine. Ritenendo che la Commissione avesse, in tal modo, «leso i suoi legittimi interessi in materia di pagamento delle somme dovutegli, in quanto non ha adottato in tempo utile i provvedimenti imposti dalle circostanze di fatto e di diritto», egli presentava, il 17 novembre 1981, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale.
punto 5
Poiché tale reclamo veniva respinto, con decisione della Commissione in data 18 maggio 1982, l'interessato ha proposto il presente ricorso, col quale egli mira in sostanza ad ottenere, anzitutto, che la sua retribuzione venga versata su un conto estero convertibile speciale e, inoltre, che gli venga versata una somma corrispondente al lucro cessante ch'egli avrebbe subito, dal febbraio 1981, in ragione del versamento della sua retribuzione su un conto non convertibile.
punto 6
Per quanto riguarda il capo del ricorso inteso al versamento della retribuzione su un conto convertibile, si deve ricordare che, ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto del personale, possono essere sottoposte alla Corte le controversie fra le Comunità ed una delle persone cui si applica lo Statuto e relative alla legittimità di un atto recante pregiudizio a detta persona, sia che l'istituzione interessata abbia adottato una decisione, sia che essa abbia omesso di adottare un provvedimento imposto dallo Statuto. Inoltre, secondo l'art. 91, n. 2, dello Statuto, il ricorso è ricevibile soltanto qualora sia stato proposto in seguito al rigetto espresso o tacito di un reclamo, il quale, se rivolto contro l'omissione di un provvedimento, dev'essere stato preceduto da una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, rivolta alla AIPN per invitarla ad adottare una decisione.
punto 7
Queste condizioni non sono soddisfatte nella fattispecie. Il ricorrente non ha infatti indicato in alcun modo, né nell'atto introduttivo, né nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, in che cosa consista l'atto che gli reca pregiudizio, né ha invitato previamente la AIPN ad adottare una decisione nei suoi confronti.
punto 8
Questo capo del ricorso dev'essere quindi dichiarato irricevibile.
punto 9
Per quanto riguarda il capo del ricorso inteso a far versare al ricorrente la somma corrispondente al lucro cessante da lui assertivamente subito, il ricorrente ha precisato, nel corso del procedimento, che la relativa domanda doveva essere considerata come una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del Trattato.
punto 10
Come è stato più volte dichiarato da questa Corte, in particolare nelle sentenze 2 luglio 1974 (causa 153/73, Holtz & Willemsen, Race. pag. 675) e 4 marzo 1980 (causa 49/79, Pool, Race. pag. 569), la responsabilità della Comunità presuppone che ricorrano varie condizioni relative alla illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato.
punto 11
II ricorrente ha indicato che, nel suo caso, il preteso lucro cessante, da lui valutato in 125500 BFR, corrisponde alla somma che risulta dall'applicazione, a ciascuna mensilità di retribuzione dal febbraio 1981, del premio di cambio, cioè della differenza, in percentuale, fra il corso delle divise alla vendita sul mercato regolamentato ed il loro corso all'acquisto sul mercato libero. Tuttavia, questo lucro cessante, ammesso che sia accertato, deriva dall'impossibilità, per il ricorrente, di aprire un conto convertibile che gli desse accesso al mercato regolamentato per tutte le operazioni di cambio. Ora questa situazione di fatto risulta dalla disciplina belgo-lussemburghese in materia d'operazioni di cambio e non trova origine in un preciso atto o nella mancata adozione di un atto del genere, imputabili alla Commissione.
punto 12
Stando così le cose, il ricorrente non ha provato l'esistenza di un nesso causale fra l'eventuale comportamento illegittimo della Commissione ed il danno lamentato; pertanto, anche questo capo del ricorso dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
punto 14
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce : 1o II ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Galmot Everling Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1 dicembre 1983. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Terza Sezione Y. Galmot

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