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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 marzo 1980, causa 49/79

Decisione
decisa il 1980-03-04
ECLI
ECLI:EU:C:1980:64

Epigrafe

Nella causa 49/79 Richard Pool, allevatore di bovini, residente in Higher Trayne, Ilfracombe, contea del Devon, Inghilterra, con l'aw. Andrew Durand, di Middle Temple, barrister, incaricato da W. H. Hadfield & Son, solicitors, Farnham, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.na Shirley Ward, Residence Belle-Vue, 79 rue du Kiem, Strassen, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Daniel Vignes e Bernhard Schloh, rispettivamente direttore e consigliere presso il servizio giuridico del Consiglio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz, convenuto, causa vertente su una domanda di risarcimento di danni ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fase del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue;

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Nel regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 129, «relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune» (GU pag. 2553) si constatava la necessità, da un lato, di esprimere gli importi, in un certo numero di atti relativi alla politica agricola comune, in un'unità di conto uniforme e, dall'altro, di fissare il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni da effettuare nell'ambito della politica agricola comune, che richiedono di esprimere in una determinata moneta importi indicati in un'altra moneta. L'art. 1 del regolamento fissava quindi il valore dell'unità di conto in 0,88867088 grammi di oro fino; l'art. 2, n. 1, stabiliva che il tasso di cambio da applicare era quello corrispondente alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo.
paragrafo 2
In forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 129/62, che ammette deroghe al principio dell'uso di tale parità nella conversione di una moneta in un'altra, il Consiglio, col regolamento 31 gennaio 1973, n. 222, «relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri» (GU n. L 27, pag. 4), fissava il tasso di cambio da applicare nella conversione dei prezzi e di altri importi, in deroga all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 129, per l'Irlanda e per il Regno Unito nella misura corrispondente ai tassi rappresentativi delle monete di questi due Stati membri, tassi rappresentativi che erano: 1 sterlina inglese = 1 sterlina irlandese = 2,3499 dollari degli Stati Uniti d'America = 2,1644 unità di conto.
paragrafo 3
Nel regolamento 2 ottobre 1974, n. 2498, «che fissa i tassi di cambio rappresentativi da applicare nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri» (GU n. L 268, pag. 6), il Consiglio considerava che i tassi di conversione da utilizzare nel settore agricolo erano stati fissati nell'intento di ravvicinarli il più possibile alla realtà economica, ma tale scopo non risultava più realizzato, in quel momento, per le monete inglese e irlandese, in quanto i tassi di cambio effettivamente constatati per queste monete avevano registrato un notevole deprezzamento. Di conseguenza, l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2498/74 stabiliva che «quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti riguardanti la politica agricola comune o le regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del Trattato rendono necessario esprimere le monete dei nuovi Stati membri in un'altra moneta o in unità di conto, il tasso di cambio da applicare per la conversione dei prezzi e degli altri importi è, in deroga al disposto dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, quello corrispondente ai tassi rappresentativi delle monete di tali Stati membri»; l'art. 1, n. 2, fissava i seguenti tassi rappresentativi:
paragrafo 4
per la sterlina irlandese: 1 sterlina = 1,9485 unità di conto; per la sterlina inglese: 1 sterlina = 2,0053 unità di conto.
paragrafo 5
Col regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975, n. 475, «relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo» (GU n. L 52, pag. 28), il tasso rappresentativo veniva fissato per la sterlina irlandese in 1,86151 unità di conto e per la sterlina inglese in 1,96178 unità di conto.
paragrafo 6
Il sig. Richard Pool, allevatore, residente in Higher Trayne, Ilfracombe, contea del Devon, Inghilterra, ingrassa vitelli per venderli come bovini adulti.
paragrafo 7
Egli sostiene che, fissando, con effetto dal 7 ottobre 1974, a livelli diversi per la sterlina irlandese e per la sterlina inglese i tassi rappresentativi di queste due monete da applicare nell'ambito della politica agricola comune, il Consiglio ha violato il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, causandogli un danno per il quale egli ha diritto al risarcimento.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il 28 marzo 1979 il sig. Richard Pool ha proposto contro il Consiglio delle Comunità europee un ricorso per risarcimento, ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE.
paragrafo 2
Nel controricorso, il Consiglio ha trattato unicamente la questione del se sia soddisfatta, nel caso di specie, la prima condizione necessaria per far sorgere la responsabilità della Comunità per un atto normativo implicante scelte di politica economica, e cioè quella della violazione grave di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli; esso ha suggerito di prendere eventualmente in considerazione solo in un secondo momento, nell'ambito di un ulteriore procedimento, la questione dell'esistenza degli altri presupposti di un'azione di danni.
paragrafo 3
In relazione a ciò, il ricorrente ha rinunziato a presentare una replica.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il ricorrente ad indicare più precisamente quali sono le disposizioni del regolamento n. 2498/74 ch'egli ritiene illegittime e ad esporre più ampiamente i motivi per cui, a suo avviso, il tasso rappresentativo della sterlina inglese sarebbe stato, di per sé, fissato in modo incompatibile col Trattato; a questo invito è stato ottemperato nel termine impartito. Il Consiglio, a richiesta della Corte, ha preso posizione per iscritto sulle risposte del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
II ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) condannare la Comunità economica europea, e per essa il Consiglio, a versargli una somma pari a 9504 sterline a titolo di risarcimento; b) porre le spese del giudizio a carico del Consiglio.
paragrafo 3
Il Consiglio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
a) respingere il ricorso; b) porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta

paragrafo 1
Il ricorrente ricorda che il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine» (GU n. L 148, pag. 24) istituisce un regime di prezzo unico per le carni bovine nella Comunità.
paragrafo 2
a) Ora, secondo l'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE, un'organizzazione comune di mercato deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità e, secondo l'art. 40, n. 3, 3o comma, una politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. I tassi di conversione di tutti gli Stati membri dovrebbero quindi essere obiettivi e riflettere, per quanto possibile, la realtà monetaria. Essendo convertibili, la sterlina irlandese e la sterlina inglese dovrebbero avere lo stesso tasso di conversione rispetto ad altre monete e nei rapporti reciproci. II sistema attuale, che permette al Governo del Regno Unito di favorire il consumatore per ragioni di politica a breve termine e al Governo irlandese di favorire il produttore, è illegittimo. Il metodo attualmente in vigore per la fissazione dei prezzi, per cui questi vengono fissati su basi esclusivamente nazionali, è arbitrario e manifestamente illegittimo, com'è chiaramente provato dal fatto che il Regno Unito e l'Irlanda hanno cessato di praticare il libero scambio, pur continuando ad avere una moneta comune. L'art. 3. del regolamento n. 129/62 non consente al Consiglio di rinunciare a qualsiasi tentativo di fissare tassi di cambio connessi ai mercati monetari, e tanto meno di seguire il procedimento inverso, decidendo quale importo gli agricoltori devono ricevere in moneta nazionale e quale importo i consumatori devono pagare in moneta nazionale. Qualora due monete costituiscano oggetto, in maniera identica sotto ogni profilo, di pratiche monetarie a carattere eccezionale, l'art. 3 del regolamento n. 129 non permette che'esse vengano trattate in due modi diversi. In particolare, detta norma non attribuisce alla Comunità il potere discrezionale di fissare separatamente per ciascun singolo paese il prezzo che, a suo avviso, l'agricoltore dovrebbe ottenere su un dato mercato. Il regolamento n. 129 stabilisce in modo neutrale la conversione in moneta nazionale delle somme espresse in unità di conto. Il regolamento non conferisce al Consiglio assoluta discrezionalità quanto alla fissazione di qualsiasi tasso di cambio esso ritenga adeguato; l'unità di conto è stata concepita come uno strumento obiettivo, e politicamente neutrale, per esprimere i prezzi comuni. b) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Comunità è responsabile, per atti di natura legislativa, qualora abbia commesso una violazione grave di una norma giuridica superiore posta a tutela del singolo. I principi sanciti dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE mirano chiaramente a tutelare gli interessi dei singoli produttori agricoli e dei singoli consumatori. Essi impongono al Consiglio l'obbligo, chiaro e preciso, di astenersi dal manovrare i prezzi Stato per Stato. L'art. 40, n. 3, offre una fondamentale garanzia costituzionale, come contropartita del potere attribuito alla Comunità in materia di disciplina dei mercati agricoli. Ora, questa fondamentale garanzia costituzionale è stata violata in modo flagrante, dal Consiglio, con l'emanazione del regolamento n. 2498/74 e dei regolamenti successivi, poiché non è stato osservato il principio dei metodi di calcolo uniformi e dei criteri comuni e, quanto meno, perché sono stati fissati tassi di conversione diversi per la sterlina inglese e per la sterlina irlandese. L'art. 40, n. 3, pone dei limiti al potere discrezionale della Comunità. L'ampia libertà di valutazione di cui incontestabilmente dispone il legislatore comunitario è limitata dall'esigenza di applicare, nell' attuare differenziazioni, criteri obiettivi e obiettivamente giustificati. Altrimenti, la differenziazione sarebbe discriminatoria. L'art. 39 del Trattato CEE, che definisce gli obiettivi della politica agricola comune, mentre autorizza la Comunità a tener conto di eventuali differenze, non le consente affatto di procedere a distinzioni basate su considerazioni di carattere nazionale. c) Il regolamento n. 2498/74 non contiene la minima giustificazione per la differenza stabilita fra i tassi rappresentativi della sterlina irlandese e della sterlina inglese. Ora, il Consiglio non ha la facoltà di trattare in modo diverso due situazioni monetarie identiche. Le ragioni da esso addotte per spiegare il diverso trattamento delle due monete in questione non giustificano il suo modo di agire: le differenze fra l'Irlanda ed il Regno Unito sono sempre esistite e continueranno ad esistere. È del tutto incompatibile con le garanzie della politica agricola comune il fatto che un agricoltore britannico, in situazione perfettamente analoga a quella di un agricoltore irlandese, venga trattato in modo diverso, a causa della politica seguita dal Consiglio, per l'unico motivo ch'egli esercita la propria attività in Inghilterra e non in Irlanda. I tassi di cambio dovrebbero avere il carattere più neutrale possibile, poiché il fattore politica può esprimersi nelle deliberazioni che portano alla fissazione del prezzo comune in unità di conto. In ogni caso, se la differenza stabilita fra la sterlina irlandese e la sterlina inglese col regolamento n. 2498/74 non era già illecita al momento dell'adozione di questo regolamento, l'illiceità è sopravvenuta quando tale differenza è stata mantenuta ed anzi aumentata dai regolamenti successivi. d) Il Consiglio non sostiene nemmeno che i cosiddetti tassi rappresentativi abbiano in effetti rappresentato qualcosa; è perciò difficile, per il ricorrente, provare che il tasso di cambio scelto per la sterlina inglese fosse stato, di per sé, fissato in modo irregolare, a parte il fatto ch'esso non era rappresentativo di alcun rapporto monetario reale di sorta con la moneta di qualsiasi altro paese, fatto del quale la prova migliore è l'assenza di ogni analogia con la sterlina irlandese. Il ricorrente ha scelto come termine di paragone la sterlina irlandese, per l'unico motivo che la discriminazione risulta in tal caso più evidente. e) Dalla giurisprudenza della Corte si desume che il singolo il quale, in caso di violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, faccia valere dinanzi al giudice nazionale un divieto di discriminazione dev'essere posto, da detto giudice, in una situazione tale che, nel suo caso, la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro non abbia alcuna incidenza. Il Trattato non può essere interpretato nel senso ch'esso crei, per i singoli, un più elevato grado di tutela contro le infrazioni del diritto comunitario commesse dagli Stati membri che non contro quelle commesse dalla Comunità. L'unico organo che sia in grado di far rispettare il diritto comunitario, in caso di violazione di questo da parte della stessa Comunità, è la Corte di giustizia. L'azione d'annullamento, anche qualora fosse possibile, non sarebbe adeguata allo scopo; la via da seguire è invece l'azione di danni. Concedendo al ricorrente un risarcimento, la Corte può garantire la tutela dei diritti che il Trattato attribuisce all'interessato. f) È vero che il ricorrente non ha mai venduto in Irlanda o ad enti d'intervento irlandesi; l'elemento decisivo è però che, in termini di prezzi d'intervento o di prezzi di mercato espressi in sterline, egli avrebbe sempre ottenuto introiti maggiori se avesse venduto in Irlanda. Egli ha quindi subito un danno in ragione del comportamento discriminatorio del Consiglio, che costituisce una flagrante violazione del Trattato.
paragrafo 3
La corretta valutazione del danno dovrebbe far sì che il ricorrente venga posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se la Comunità avesse adempiuto i propri obblighi. L'adeguato ammontare del l'indennizzo che dovrebbe essergli concesso è quello che lo metta nella situazione in cui si troverebbe se avesse effettuato vendite nella Repubblica d'Irlanda. Il danno è rappresentato dalla differenza fra il prezzo cui egli ha venduto i bovini e il prezzo che avrebbe ottenuto se fosse stato applicato il tasso rappresentativo della sterlina irlandese invece del tasso rappresentativo della sterlina inglese. Per il periodo intercorrente fra l'11 ottobre 1976, data a partire dalla quale la differenza di cambio tra le due monete ha superato il 10 %, e la fine del mese di febbraio 1979, il danno subito dal ricorrente può quindi valutarsi in 9504 sterline inglesi.
paragrafo 4
Il Consiglio ricorda che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la responsabilità della Comunità per un atto normativo implicante scelte di politica economica può sorgere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli.
paragrafo 5
Il divieto di discriminazione sancito dall' art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE è in effetti destinato a tutelare i singoli. Tuttavia, perché una domanda di risarcimento sia giustificata, è necessario che si verifichi un danno e che esista un nesso causale fra il pregiudizio lamentato e la violazione della norma.
paragrafo 6
Nella fattispecie, il Consiglio non ha violato il divieto di discriminazione o, quanto meno, la violazione non è stata grave; esso non ha trattato in modo diverso, senza alcuna giustificazione, due situazioni di fatto che si presentino in modo identico: la criticata differenza di trattamento è sufficientemente motivata.
paragrafo 7
a) A norma del regolamento n. 805/68, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo di orientamento ed un prezzo d'intervento per la vendita dei bovini adulti; questo prezzo, espresso in unità di conto, costituisce il prezzo comune nell' ambito della politica agricola comune; esso è stabilito in conformità all'art. 40, n. 3, 3o comma, del Trattato. Poiché gli agricoltori europei non vengono pagati, per i loro prodotti, in unità di conto, bensì nella rispettiva moneta nazionale, è necessario fissare un coefficiente di conversione fra l'unità di conto e le monete nazionali. Era questo lo scopo del regolamento n. 129/62, che determinava il valore dell'unità di conto in base al suo tenore di oro fino. In seguito, il sistema monetario internazionale instaurato dagli accordi di Bretton Woods ed il valore delle singole monete nazionali subivano notevoli modifiche: non sarebbe più esistito un tasso di conversione fisso fra le monete nazionali e l'oro: per la conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, il quantitativo preciso di oro fino sarebbe stato sostituito dal tasso rappresentativo o «tasso verde» di ciascuna moneta nazionale e, a decorrere dal 1971, sarebbero stati istituiti, per gli scambi fra quasi tutti gli Stati membri, degli importi compensativi monetari. b) Per quanto riguarda più particolarmente i tassi rappresentativi della sterlina inglese e della sterlina irlandese, questi tassi, in un primo periodo di applicazione della politica agricola comune ai nuovi Stati membri, erano stati fissati ad un livello identico. Il regolamento n. 2498/74 fissava, a decorrere dal 7 ottobre 1974, la sterlina irlandese a 1,9485 unità di conto e la sterlina inglese a 2,0053 unità di conto. Questa tendenza si confermava in seguito: così, in forza del regolamento del Consiglio 29 marzo 1979, n. 643 (GU n. L 83, pag. 1), i tassi attualmente in vigore sono, per la sterlina inglese, quello di 1,49794 unità di conto, e per la sterlina irlandese quello di 1,26702 unità di conto. I tassi rappresentativi delle varie monete nazionali vengono fissati in base ad una proposta della Commissione, cui ne viene fatta domanda dallo Stato o dagli Stati interessati; il Consiglio, perciò, rispetta il divieto di discriminazione. Il fatto che il tasso della sterlina irlandese e quello della sterlina inglese fossero identici per il settore non agricolo è del tutto irrilevante nella presente causa, in cui si tratta della conversione effettuata ai fini della politica agricola comune. e) Sono ragioni obiettive che hanno indotto a fissare tassi rappresentativi differenziati per la sterlina inglese e la sterlina irlandese. La Comunità ha incontestabilmente, nell'ambito della politica agricola comune, il potere di fissare tassi rappresentativi per le varie monete nazionali. Il divieto di discriminazione sancito dall' art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato è certamente compreso fra i principi del diritto comunitario, ma, nel perseguire gli obiettivi della politica agricola comune, va tenuto conto altresì della necessità di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola (art. 39, n. 1, lett. b) e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori (lett. e). E lecito dare temporaneamente la preferenza a determinati obiettivi rispetto ad altri. E necessario inoltre tener conto del fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all' insieme dell'economia (art. 39, n. 2, leu. e). Il Consiglio è quindi tenuto a fare un raffronto tra i vari elementi che possono motivare le sue decisioni. La situazione dev'essere valutata in base a criteri adeguati alle condizioni economiche; si tratta cioè di fissare gli importi in questione ad un livello giustificato da tali condizioni. È notorio il fatto che l'agricoltura non ha lo stesso peso nel complesso della vita economica nel Regno Unito ed in Irlanda; ciò vale in particolare per il settore delle carni bovine. L'Irlanda è un paese esportatore di prodotti agricoli, il Regno Unito un paese consumatore. La «svalutazione» dei tassi rappresentativi implica che l'agricoltore realizza introiti più elevati nella propria moneta nazionale e che il consumatore deve pagare prezzi più elevati per i prodotti agricoli. Gli interessi dei consumatori e l'economia nel suo complesso devono essere presi in considerazione nel definire la politica agricola. Nel caso del Regno Unito, lo Stato membro interessato, poi la Commissione nella sua proposta, indi il Consiglio nella decisione, hanno optato per una «svalutazione» meno accentuata di quella della sterlina irlandese e, pertanto, per un aumento meno importante che in Irlanda dei prezzi pagati dal consumatore per i prodotti alimentari. Per la fissazione dei tassi rappresentativi, in forza del regolamento n. 129/62 e del regolamento del Consiglio 19 settembre 1973, n. 2543, «che modifica il regolamento n. 129 relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune» (GU n. L 263), il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale; lungi dall'averne abusato, esso lo ha esercitato in modo ragionevole. Il provvedimento criticato dal ricorrente costituisce un provvedimento di politica economica, «caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione della politica agricola comune». La più lenta diminuzione dei tassi rappresentativi nel Regno Unito, in cui i prezzi al consumo hanno ben maggiore importanza che non in Irlanda, mira a rallentare l'aumento di questi prezzi. Si tratta di un criterio economicamente giustificato e non vi è, quindi, alcuna discriminazione. L'agricoltura ha nell'insieme dell'economia del Regno Unito una funzione diversa da quella ch'essa ha in Irlanda; è quindi logico che anche i tassi rappresentativi siano diversi. d) Perciò, la fissazione di tassi rappresentativi diversi per la sterlina inglese e per la sterlina irlandese costituisce una decisione fondata sul potere discrezionale del Consiglio, adottata in base a criteri economicamente giustificati, e che non viola in alcun modo il divieto di discriminazione. La domanda di risarcimento proposta nella fattispecie dal ricorrente è infondata. In ogni caso, il Consiglio non ha superato in modo «manifesto» e «grave» i limiti imposti all'esercizio dei suoi poteri. e) Non si può far valere un danno, se non si ha un atto illecito che lo abbia causato. Comunque, si deve rilevare che il prezzo di mercato delle carni bovine in Irlanda era inferiore al prezzo vigente nel Regno Unito nel periodo considerato. Perciò, se avesse venduto i suoi prodotti in Irlanda, il ricorrente avrebbe realizzato introiti inferiori a quelli da lui ottenuti nel Regno Unito; egli non ha quindi subito alcun danno vendendo i suoi prodotti in quest'ultimo Stato membro.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente sig. Pool, rappresentato dall' aw. Andrew Durand, e il Consiglio, rappresentato dal sig. Bernhard Schloh, hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte nell' udienza del 4 dicembre 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 17 gennaio 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto 28 marzo 1979, il ricorrente, allevatore di bovini residente nel Regno Unito, ha proposto, a norma dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE, una domanda intesa ad ottenere il versamento a suo favore della somma di 9504 £, a titolo di risarcimento del danno che gli sarebbe stato causato dal Consiglio in ragione del tasso di conversione fissato per la sterlina inglese col regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498, «che fissa i tassi di cambio rappresentativi da applicare nel settore agricolo» (GU n. L 268, pag. 6) e coi successivi regolamenti aventi lo stesso oggetto.
punto 2
II ricorrente sostiene che, avendo il Consiglio fissato ad un livello inadeguato il tasso di conversione della sterlina inglese ai fini della politica agricola comune (tasso di conversione in prosieguo designato come «tasso verde»), egli non ha potuto ottenere, nelle vendite dei suoi prodotti, il prezzo che avrebbe potuto pretendere, in forza delle disposizioni sull'organizzazione comune del mercato delle carni bovine (regolamento 27 giugno 1968, n. 805; GU n. L 148, pag. 24), se il «tasso verde» della sterlina inglese, il quale serve di base per la conversione nella moneta nazionale del Regno Unito dei prezzi agricoli fissati in unità di conto europee, fosse stato correttamente determinato dal Consiglio. A suo avviso, fissando il suddetto tasso di conversione, il Consiglio ha violato in modo palese l'art. 40, n. 3, del Trattato, secondo cui le organizzazioni comuni di mercato devono escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità ed un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
punto 3
Fissando il tasso di conversione da applicare alla sterlina inglese nell'ambito della politica agricola comune, il Consiglio avrebbe, secondo il ricorrente, sopravvalutato notevolmente tale moneta, con la conseguenza che i prezzi agricoli venivano fissati, nel Regno Unito, ad un livello di molto inferiore a quello dei prezzi garantiti ai produttori agricoli negli altri Stati membri. Assumendo come base di calcolo i tassi di conversione monetari vigenti all' epoca dei fatti, il ricorrente giunge alla conclusione che i prezzi agricoli nel Regno Unito erano inferiori nella misura del 30 % al prezzo più elevato esistente nella Comunità, del 23 % alla media dei prezzi praticati negli Stati membri e del 21 % ai prezzi garantiti agli agricoltori irlandesi. La disparità gli sembra particolarmente evidente in quest'ultimo caso, dato che, all'epoca considerata, il Regno Unito e l'Irlanda facevano parte di una stessa area monetaria.
punto 4
Considerando, a quanto pare, che il tasso di conversione da applicare per l'Irlanda fosse stato fissato in modo soddisfacente, il ricorrente assume che un'adeguata compensazione, nel suo caso, consisterebbe nel porlo nella stessa situazione in cui egli si sarebbe trovato se avesse venduto i suoi prodotti nella Repubblica d'Irlanda. Raffrontando i prezzi da lui ottenuti durante il periodo intercorrente fra il 7 ottobre 1974 e il 1o marzo 1979 con i prezzi che avrebbe potuto ottenere durante lo stesso periodo in Irlanda, egli valuta la sua perdita in complessive £ 9504, somma di cui pretende il pagamento da parte della Comunità, a titolo di risarcimento di danni.
punto 5
Essendogli stato richiesto dalla Corte, alla fine della fase scritta del procedimento, di precisare le ragioni che lo inducevano a pensare che il tasso di conversione della sterlina inglese fosse stato fissato in modo inadeguato rispetto al valore non solo della sterlina irlandese, ma anche delle monete degli altri Stati membri, il ricorrente non ha fatto che ribadire gli argomenti svolti nel ricorso, ed ha confermato la sua intenzione di limitare il raffronto alla sterlina verde inglese ed alla sterlina verde irlandese, in quanto egli considera il tasso di cambio fissato per la sterlina irlandese come «più rappresentativo del rapporto monetario reale» che non il tasso fissato per la sterlina inglese e perché, in tal caso, la discriminazione appare a suo avviso nel modo più evidente.
punto 6
II ricorso si riferisce a vari regolamenti del Consiglio vertenti su questioni di politica economica e monetaria di considerevole importanza nel settore agricolo. Sarebbe infatti a causa delle scelte fatte quanto alla determinazione del tasso di conversione della sterlina inglese rispetto all'unità di conto europea che il Consiglio si sarebbe reso responsabile di un illecito nei confronti del ricorrente.
punto 7
Prima di pronunziarsi in proposito, è opportuno ricordare le condizioni in cui può sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del Trattato. Com'è stato già affermato da questa Corte nella sentenza 2 luglio 1974 (causa 153/73, Holtz & Willemsen e/ Consiglio e Commissione, Race. pag. 675), la responsabilità della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, relative all'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno ed all'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato.
punto 8
E alla luce di detti criteri che va esaminato il merito del ricorso. Il ricorrente ha cercato principalmente di dimostrare l'illiceità dei regolamenti del Consiglio aventi ad oggetto la fissazione del tasso di conversione della sterlina inglese nel contesto della politica agricola comune, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 40, n. 3, del Trattato. Tuttavia, prima di valutare questi argomenti, ci si deve chiedere se il ricorrente abbia provato, sia pure prima facie, la realtà del danno di cui pretende la riparazione.
punto 9
Per provare l'esistenza del danno che assume di aver subito, il ricorrente ha prodotto in causa talune statistiche intese a mostrare l'andamento comparato dei prezzi di vendita dei bovini nei vari Stati membri, secondo un suo metodo basato al tempo stesso sui tassi di cambio monetari e sui tassi di cambio agricoli fissati coi regolamenti contestati. Egli stesso ammette che questi calcoli hanno semplice valore illustrativo, poiché la prova dell'esistenza e dell' entità del danno lamentato si basa, in definitiva, unicamente sul rapporto fra il livello dei prezzi nel Regno Unito e il livello dei prezzi in Irlanda. Questo tentativo di dimostrazione non è probante, per un duplice motivo.
punto 10
In primo luogo, il ricorrente è in errore circa la natura giuridica dei prezzi fissati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Egli potrebbe far valere l'esistenza di un danno soltanto qualora la fissazione di certi livelli di prezzo nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato avesse l'effetto di attribuire ai produttori il diritto di smerciare i loro prodotti ad un prezzo garantito. Solo in tale ipotesi, infatti, un produttore potrebbe assumere l'esistenza di un pregiudizio, definito in base al livello del prezzo stabilito nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato ed al livello di prezzo che si fosse creato in seguito a provvedimenti monetari adottati dal Consiglio. Ora, non è questo l'effetto del sistema di prezzi istituito dai regolamenti da applicare nella fattispecie. La funzione di questi prezzi è, da una parte, quella di servire per l'attuazione dei vari provvedimenti d'intervento sul mercato e, dall'altra, di determinare il livello dei prelievi e delle restituzioni vigenti per gli scambi coi paesi terzi. Grazie a questi congegni, l'organizzazione comune di mercato garantisce ai produttori della Comunità un livello di prezzi ampiamente superiore a quello dei prezzi del mercato mondiale. Senza dubbio, i prezzi ottenuti dai singoli produttori sono indirettamente determinati dalla combinata incidenza degli interventi sul mercato e della disciplina degli scambi extracomunitari, ma non per questo è lecito ritenere che tale sistema di prezzi offra ai singoli operatori una garanzia di collocamento dei loro prodotti al preciso livello di prezzo stabilito dai regolamenti comunitari. Ne consegue che tale livello, espresso in unità di conto, non costituisce un fattore che possa servire come termine di paragone rispetto al prezzo ottenuto dal produttore sul mercato, qualora si voglia provare l'esistenza di eventuali danni.
punto 11
In secondo luogo, va osservato che la dimostrazione sviluppata dal ricorrente per provare la realtà del danno ch'egli avrebbe subito è fondata su un raffronto fittizio. L'interessato chiede infatti di essere posto nella stessa situazione in cui si troverebbe se avesse venduto i suoi prodotti sul mercato irlandese. Ora, sta di fatto ch'egli esercita la sua attività di allevamento nel Regno Unito, ed ha venduto i suoi prodotti in quest'ultimo Stato. Se avesse venduto sul mercato irlandese, egli sarebbe stato soggetto al pagamento di importi compensativi all'importazione in Irlanda, cosicché il prezzo che avrebbe ricavato non sarebbe stato, in via di principio, diverso da quello da lui ottenuto vendendo i suoi prodotti sul mercato britannico. Se avesse risieduto in Irlanda, sui suoi prodotti avrebbero influito le condizioni economiche esistenti, per la produzione, in tale Stato.
punto 12
Da quanto precede risulta che il ricorrente non è stato in grado di provare l'esistenza del danno ch'egli assume di aver subito, motivo sufficiente per respingere il ricorso, senza che sia necessario affrontare il problema della liceità dei provvedimenti monetari criticati nella fattispecie.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 14
II ricorrente è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 marzo 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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