diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18868 del 07/09/2007 (Rv. 601043 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Indagini bancarie estese a soggetti terzi - Art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Sussistenza - Art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601043-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi con metodo induttivo e sintetico ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti; detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex art. 41 del d.P.R. citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1873 num. 600 art. 37, DPR 29/09/1873 num. 600 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)