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Sez. 5, Sentenza n. 8683 del 17/06/2002 (Rv. 555086 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Conti correnti bancari del coniuge del contribuente - Acquisizione - Potere - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555086-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici Finanziari, previa autorizzazione della direzione regionale delle entrate, possono acquisire, a norma dell'art. 32, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi, nonché ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti (facendo applicazione di tale principio, in ragione della connessione e della inerenza al contribuente, è stata ritenuta legittima l'indagine e l'acquisizione dei dati relativi ai conti correnti intestati esclusivamente al coniuge del contribuente stesso).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)