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Sez. 5, Ordinanza n. 384 del 10/01/2013 (Rv. 624698 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Appello nei confronti di società dichiarata fallita pendente il termine di impugnazione - Notificazione del ricorso al procuratore domiciliatario della società "in bonis", anziché al curatore fallimentare - Nullità della notificazione - Esclusione - Errata individuazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" - Configurabilità - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624698-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

L'appello proposto nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario della medesima società "in bonis" anziché nei confronti del curatore fallimentare, è affetto non già da nullità di tale notificazione, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della "vocatio in ius", dovendo, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", sostituito dalla legge n. 353 del 1990) - che prevede, in caso di mancata costituzione del convenuto, l'obbligo del giudice di ordinare di ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, con efficacia "ex tunc" - da ritenersi utilizzabile, in assenza di specifica regolamentazione, anche nel processo tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 50, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)