Sez. 5, Sentenza n. 776 del 14/01/2011 (Rv. 616293 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza - Notifica dell'impugnazione al procuratore della parte deceduta - Nullità - Ordine di rinnovazione dell'atto nullo - Sanatoria del vizio con effetto "ex tunc" - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA
In caso di morte della parte verificatasi dopo la pubblicazione della sentenza, trovando applicazione l'art. 328 cod. proc. civ., l'impugnazione notificata al procuratore della parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Qualora, però, il giudice, rilevata la nullità, ordini la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, ai sensi del comma 2 dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo vigente, così come modificato dall'art. 9 della l. 353 del 1990), la notifica ha efficacia sanante del vizio, con effetto ex tunc.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)