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Sez. 5, Sentenza n. 2098 del 03/02/2016 (Rv. 638738 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Beni culturali - Soppressione dell'imposta di successione - Esenzione dall'imposta catastale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638738-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dei beni culturali dall'imposta sulle successioni, prevista dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione, atteso che mentre gli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 individuano la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni, il comma 2 dell'art. 2 assoggetta comunque a tassazione il trasferimento ("inter vivos" o "mortis causa") dei beni, rinviando, in caso di esenzione da una delle imposte parametro, al valore virtuale che i beni verrebbero ad assumere rispetto a quest'ultima, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 12, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Legge 31/10/1939 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)