Sez. 5, Sentenza n. 4026 del 14/03/2012 (Rv. 622069 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Art. 13 della legge n. 383 del 2001 - Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni - Donazione in favore del coniuge e dei figli - Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la previsione dell'art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni non può estendersi sino a ricomprendere anche l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il presupposto dei tributi in questione e le ragioni giustificatrici dell'esenzione, anche qualora si tratti di una donazione di beni immobili in favore del coniuge e dei figli.
Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 13 CORTE COST., Legge 18/10/2001 num. 383 art. 14, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)