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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7451 del 14/04/2016 (Rv. 639359 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Richiesta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639359-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)