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Sez. 1, Sentenza n. 4668 del 15/07/1988 (Rv. 459538 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO - ISTANZA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459538-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO - ISTANZA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora la sentenza di primo grado abbia pronunciato la separazione personale dei coniugi, senza statuire, in difetto di istanze, sull'addebitabilità, ed altresì riconosciuto un assegno di mantenimento a carico del coniuge convenuto, deve negarsi a questi, pure se rimasto contumace davanti al tribunale, la possibilità di chiedere per la prima volta in appello l'addebito della separazione all'altro coniuge, ancorché al fine di sentir escludere detto mantenimento ed attribuire all'altro coniuge i soli alimenti, poiché tale richiesta, introducendo un ulteriore tema d'indagine e decisione, configura domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)