Sez. 3, Sentenza n. 1853 del 20/03/1980 (Rv. 405476 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La mancata delazione del giuramento suppletorio e insindacabile in Sede di legittimita, giacche l'ammissione di tale mezzo di prova e rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale, come puo ammetterlo anche in difetto di sollecitazione della parte, cosi e libero di non disporlo, nonostante la sussistenza delle condizioni volute dall'art 2736 n 2 cod civ, senza alcun Obbligo di motivare il rifiuto. (Conf 2332/76, mass n 381121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)