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Sez. 2, Sentenza n. 2307 del 16/04/1981 (Rv. 413043 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413043-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giuramento suppletorio e un mezzo istruttorio integrativo, destinato a colmare le lacune e le deficienze della prova offerta, e postula, non un accertamento circa la possibilita o meno di dare la prova piena della domanda o dell'eccezione, bensi la valutazione in concreto della sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell'opportunita di valersi di tale mezzo di prova. Detta valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimita. (V 241/80, mass n 403626, sulla prima parte; (V 2511/79, mass n 398841; (Conf 1853/80, mass n 405476, sulla seconda parte; (Conf 4708/79, mass n 401262, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)