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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 87 del 1984

Decisione
decisa il 1984-03-26, depositata il 1984-03-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:87
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12823

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Oggetto
  • Contratti collettivi nazionali di lavoro (nella specie, del 30 luglio 1936, per l'industria meccanica)
  • Esclusione
  • Non hanno forza di legge
  • Manifesta inammissibilità
  • Potere del giudice ordinario di accertarne la conformità anche a norme costituzionali.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 52, comma secondo, Cost., dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'indennità meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, in quanto i contratti collettivi, come quello in oggetto, non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero e tale forza non acquistarono neppure quando il d. lg. lgt. 23 novembre 1944 n. 309 dispose che le norme corporative mantenessero la loro efficacia.

Norme impugnate

  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 19 contratto o accordo collettivo di lavoro 30 luglio 1936

Parametri

  • Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1983 dal pretore di Legnano nei procedimenti civili riuniti Travagli Giovanni ed altro contro s.a.s. Costruzioni Meccaniche Caccia iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1983, udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che, coll'ordinanza e nella causa civile indicate in epigrafe, il Pretore di Legnano sollevava questione mcidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma Cost., che, dovendosi decidere sul calcolo dell'indennità di anzianità spettante ad operaio assunto il 14 marzo 1934, licenziato il 22 gennaio 1942 perché chiamato alle armi, e poscia riassunto a fine servizio militare il 23 luglio 1946, in un rapporto di lavoro definitivamente cessato il 31 ottobre 1981, il Pretore riteneva rilevante la questione di legittimità del C.C.N.L. citato che prevedeva il licenziamento del dipendente in occasione della chiamata alle armi, che peraltro il Pretore riteneva necessaria la rimessione degli atti a questa Corte nel presupposto che il contratto collettivo debba considerarsi atto avente forza di legge, che nessuno si è costituito nel giudizio, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte ha ripetutamente avvertito che quei contratti non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale forza non acquistarono neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944 n. 369 dispose che le norme corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde evitare che, a seguito della soppressione di quell'ordinamento, si determinasse un vuoto nella disciplina dei rapporti contrattuali in materia di lavoro (cfr., fra le altre, sent. n. 1/1963, n. 76/1969, n. 72/1971, e n. 264/1974), che questa Corte non trova ragioni o profili diversi pel discostarsi dalla citata costante giurisprudenza, che peraltro va respinto anche il suggerimento contenuto nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, secondo cui la Corte potrebbe subordinatamente, ove volesse disattendere la sostenuta forza di legge del C.C.N.F., prendere in considerazione l'art. 1609 cod. civ. 1865 che - a dire del rimettente - pur riguardando i contratti di locazione di case, sarebbe stato analogicamente applicato, evidentemente prima del 1936, a fattispecie simili a quella in esame, sia perché - a parte la sua inconferenza - sarebbe comunque irrilevante in quanto quella disposizione non potrebbe mai essere applicata al caso di specie che si è verificato sotto la vigenza del Contratto collettivo, sia perché la detta norma non è stata espressamente impugnata nella parte dispositiva, che conseguentemente la sollevata questione appare manifestamente inammissibile, non potendosi invocare il controllo di questa Corte nei confronti di atti che non hanno forza di legge: il che non esclude che al giudice competente spetti pur sempre - se del caso - l'esame della compatibilità del C.C.N.L. con norme imperative appartenenti a fonti gerarchicamente sovraordinate, e particolarmente innanzitutto nei riguardi di norme costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Legnano con ord. 1 febbraio 1983. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

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