diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1532 del 21/03/2000 Ud. (dep. 15/07/2000) Rv. 216594 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimenti adottati dal giudice della convalida del fermo incompetente per territorio - Obbligo di motivare in ordine all'urgenza di soddisfare le esigenze cautelari - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216594-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il giudice per le indagini preliminari che, all'esito del giudizio di convalida del fermo, applichi una misura coercitiva dichiarando contestualmente la propria incompetenza per territorio, non è tenuto a motivare circa l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.; e ciò in quanto in detta ipotesi l'urgenza di provvedere, richiesta in via generale ordinanza cautelare da parte di giudice incompetente, deve considerarsi esistente "in re ipsa".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)