Sez. 5, Sentenza n. 24237 del 11/05/2004 Cc. (dep. 27/05/2004) Rv. 228105 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimento adottato da giudice incompetente - Requisito dell'urgenza - Motivazione - Necessità - Condizioni - Verifica in sede di impugnazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
In tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente e con riguardo al requisito dell'urgenza previsto dall'art. 291, comma secondo, cod.proc.pen., pur dovendosi ritenere che difficilmente un'esigenza cautelare possa risultare non urgente, tuttavia, qualora si manifesti rilevante l'interrogativo circa l'effettiva esistenza di detto requisito e l'incompetenza sia dichiarata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare dovrà essere motivato anche con riferimento all'urgenza; nel caso, invece, che l'incompetenza sia rilevata dal giudice dell'impugnazione, dovrà essere questo a verificare la sussistenza dell'urgenza, basandosi sui dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, ovvero su quanto implicitamente desumibile, in via esclusiva, dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)