Sez. 2, Sentenza n. 193 del 24/01/1968 (Rv. 331064 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NATURA GIURIDICA - QUESTIONE DI COMPETENZA - NON CONFIGURABILITA.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NATURA GIURIDICA - QUESTIONE DI COMPETENZA - NON CONFIGURABILITA.*
Mentre nell'arbitrato rituale la decisione e emessa nell'Esercizio di una funzione sostitutiva di quella giurisdizionale ed e destinata ad acquistare efficacia di sentenza col decreto di esecutorieta del pretore (art. 825 cod.proc.civ.), l'arbitrato irrituale si concreta in un atto negoziale, compiuto in sostituzione della volonta stessa delle parti, che, come avrebbero potuto, nella loro autonomia contrattuale, regolare ed elidere direttamente il conflitto d'interessi, cosi raggiungono il medesimo risultato avvalendosi dell'opera di terzi, ai quali esse conferiscono il mandato e, quindi, il potere di disporre negozialmente, in loro vece, della situazione o del rapporto controverso o incerto. In presenza di un arbitrato irrituale puo, pertanto, profilarsi soltanto una questione di proponibilita dell'Azione giudiziale, in quanto ostacolata dal suddetto negozio, ma non mai una questione di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)