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Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 09/03/1982 (Rv. 419336 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - LOCUZIONE "ARBITRO" CONTENUTA IN UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALLA FUNZIONE DI "AMICHEVOLE COMPOSITORE" - SIGNIFICATO.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419336-01

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - LOCUZIONE "ARBITRO" CONTENUTA IN UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALLA FUNZIONE DI "AMICHEVOLE COMPOSITORE" - SIGNIFICATO.*

In una clausola compromissoria l'espressione "arbitro" - in Mancanza di ogni riferimento alla funzione di "amichevole compositore" e di qualsiasi accenno al conferimento all'arbitro del potere di regolare il rapporto controverso mediante un accertamento sostitutivo della volontà delle parti, che queste ultime si obbligano a considerare vincolante - deve intendersi nel senso che le parti medesime abbiano voluto sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario per demandarla ad un arbitro che esercita un vero e proprio potere giurisdizionale, senza che possa rilevare che le parti abbiano nominato come arbitro una persona da loro ritenuta particolarmente qualificata per la risoluzione delle eventuali controversie, atteso che tale circostanza non indica, in alcun modo, che esse abbiano voluto nominarlo come amichevole compositore. (V 3348/79, mass n 399746; (V 2801/73, mass n 366359; (V 193/68, mass n 331064; (V 637/63, mass n 260843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)