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Sez. U, Sentenza n. 6273 del 10/03/2008 (Rv. 602181 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Lavori comportanti asservimento del bene - Indennità per ridotto godimento del bene - Commisurazione agli interessi legali sull'indennità di asservimento - Delimitazione temporale alla durata dei lavori - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602181-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Nell'ipotesi di lavori di costruzione di viadotto autostradale, che invade lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, comportandone l'asservimento, il ridotto godimento del bene durante l'esecuzione dei lavori, va compensato con una indennità che, trovando base normativa nell'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359, va commisurata agli interessi legali sull'importo dell'indennità di asservimento, subendo il titolare dell'immobile un pregiudizio ancor prima che si verifichi il deprezzamento del suo immobile per effetto del completamento dell'opera pubblica; per evitare ingiustificate duplicazioni, tale pregiudizio deve essere però limitato, al periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori e l'ultimazione dell'opera, dalla quale deriva l'asservimento separatamente indennizzato, sicché esso non può essere liquidato con riferimento ad un arco temporale eccedente tale durata.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)