Sez. 1, Sentenza n. 19972 del 16/09/2009 (Rv. 610574 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Diritto all'indennità di occupazione - Fondamento - Finalità - Autonomia rispetto alle indennità di espropriazione e di asservimento - Criterio di calcolo - Riferimento temporale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione di un immobile privato attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne, allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato, ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo temporaneamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione. Esso, pertanto, produce, ai sensi dell'art. 42 Cost., un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, fino all'esproprio o all'asservimento, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella (patrimoniale) della privazione proprietà del cespite, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione né in quella di asservimento. L'indennizzo dev'essere liquidato, qualunque sia l'evento giuridico che caratterizza la vicenda ablativa, in base ad un criterio unico ed unitario ed il relativo ammontare, qualora il bene abbia destinazione edificabile, corrisponde, "per ciascun anno di occupazione", ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità virtuale di espropriazione dell'area effettivamente occupata, con riferimento al periodo dell'occupazione e non alla data successiva cui viene parametrata l'indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)