Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 20/04/1994 (Rv. 486309 - 01)
Azienda - Avviamento - In genere | Natura - Qualità essenziale e non elemento della struttura dell'azienda - Configurabilità - Conseguenze - Indennizzabilità ex art. 2561, ultimo comma, cod. civ. - Esclusione.
Azienda - Avviamento - In genere
L'avviamento dell'azienda, costituendone una qualità essenziale, non può farsi rientrare tra le consistenze, che costituiscono, invece, elementi (materiali o immateriali) della sua struttura, e non fruisce, perciò, dell'indennizzabilità, previsto dall'ultimo comma dello art. cod. civ. solo per gli incrementi di queste ultime prodotti dell'usufruttuario o, ex art. 2562, stesso codice, dall'affittuario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)