Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 08/07/1981 (Rv. 415183 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO D'AZIENDA E LOCAZIONE DI IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - DIRITTO ALL'INDENNITA PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA SOLO NELLA SECONDA IPOTESI.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO D'AZIENDA E LOCAZIONE DI IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - DIRITTO ALL'INDENNITA PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - SPETTANZA SOLO NELLA SECONDA IPOTESI.*
Mentre nell'affitto di azienda, l'immobile non e considerato nella sua individualita giuridica, ma viene a costituire uno dei beni aziendali in rapporto di complementarieta e di interdipendenza con gli altri elementi dell'azienda in vista del fine economico perseguito dall'imprenditore; nel caso di locazione d'immobile con pertinenze, invece, l'immobile conserva la natura di cosa principale, oggetto del contratto, e attrae ed assorbe gli altri elementi, che assumono cosi carattere di accessorieta, ancorche non siano materialmente legati allo immobile si da perdere la loro individualita economica, bensi vi siano soltanto uniti funzionalmente in stato di subordinazione e coordinazione. Consegue che soltanto nella seconda ipotesi spetta al conduttore il diritto all'indennita per la perdita dell'avviamento a norma della legge 27 gennaio 1963 n 19. (Conf 3547/80, mass n 407394; (Conf 3898/77, mass n 387589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)